Il Senato ha approvato all’unanimità, e in via definitiva, il ddl sul diritto all’oblio per le persone che sono state affette da patologie oncologiche. Di seguito i 5 punti principali del nuovo decreto legge:
- L’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità dell’intervento normativo che prevede “disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche” in attuazione, fra gli altri, degli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo), 3 (eguaglianza e pari dignità sociale) e 32 (diritto fondamentale alla tutela della salute) della Costituzione.
- Contratti bancari e assicurazioni: L’articolo 2 prevede che “ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonchè nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età”.
- Le adozioni: L’articolo 3 modifica la legge 4 maggio 1983, la numero 184, che disciplina l’adozione e l’affidamento dei minori. In particolare, si pongono limiti alle indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare: queste “non possono avere ad oggetto patologie oncologiche qualora siano trascorsi più di 10 anni dalla fine del relativo trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di 5 anni”.
- Concorsi e selezioni: L’articolo 4 estende ai concorsi e alle prove selettive (sia pubbliche che private) – quando sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o comunque riguardante lo stato di salute dei candidati – il “divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta; anche in tal caso il termine è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età”.
- Disposizioni transitorie: L’articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali. Fra l’altro stabilisce che il ministro della Salute deve “individuare, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti” per il diritto all’oblio.
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